Influencer marketing e utilizzo illecito del marchio altrui
Con ordinanza del 04/02/2020, il Tribunale di Genova ha affrontato il tema di una nota casa di moda e del suo stilista di riferimento che avevano ripetutamente pubblicato sui rispettivi profili Instagram contenuti nei quali si accostavano calzature e prodotti di abbigliamento ad auto di lusso (con i relativi diritti di intellectual property in primo piano).
Il Tribunale ha rilevato che il posizionamento dei prodotti suggeriva l’esistenza di un (inesistente) rapporto tra il brand di abbigliamento e la casa automobilistica. Il tutto, con conseguente uso illecito del marchio di quest’ultima.
Si tratta di una delle prime applicazioni in ambito social del nuovo art. 20, co. 1, lett. (c), CPI. La norma prevede ora che sia illecito l’uso di un marchio rinomato “anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi” laddove “senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio” stesso.
Pur non ricadendo in un’ipotesi di uso distintivo del marchio, il Tribunale ha infatti ritenuto sussistente un uso commerciale che nell’ambito delle attività degli influencer è lecito solo se autorizzato dal titolare del segno distintivo o “nelle ipotesi in cui le immagini esposte possano comunicare – in capo al pubblico – un significato diverso da quello pubblicitario e commerciale, e cioè siano descrittive di scene di vita dell’influencer o di terze persone. Detta liceità discenderebbe dall’ovvia considerazione secondo cui la pubblicazione di scene di vita quotidiana implicano l’inevitabile esposizione dei segni distintivi dei prodotti normalmente usati dal soggetto rappresentato per compiere l’azione pubblicata”.
Tribunale Unificato dei Brevetti: AIPPI favorevole alla candidatura di Milano
L’Associazione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale ha espresso il suo sostegno alla candidatura di Milano per ospitare una Divisione del Tribunale Unificato Brevetti.
Nel documento diffuso, AIPPI, dopo aver ricordato che l’Italia è tra i Paesi firmatari dell’accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti sottoscritto in data 27 febbraio 2013 e successivamente ratificato a seguito dell’entrata in vigore della legge 3 novembre 2016 n. 214, sottolinea che tale accordo ad oggi non è ancora entrato in vigore. La Germania, infatti, Paese con il maggior numero di brevetti europei nell’anno precedente alla relativa sottoscrizione, non lo ha ancora validamente ratificato.
Lo strumento di ratifica è stato infatti oggetto dichiarato nullo dalla Corte Costituzionale tedesca per vizio nella procedura di adozione.
Impedimenti ad argomenti nuovi davanti al Tribunale dell’UE: il rinvio della Corte di Giustizia
La CGUE si è pronunciata sulla portata del riesame che il Tribunale UE deve effettuare sulle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO, adottate nei procedimenti sugli impedimenti relativi alla registrazione dei marchi UE. La specifica questione sollevata è stata esaminata dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 18 giugno 2020 (causa C 702/18 P).
Nel caso di specie, il Tribunale UE aveva considerato irricevibili gli argomenti di una parte di un procedimento di opposizione. Tali elementi erano relativi al presunto carattere distintivo debole del marchio anteriore, non sollevati dinanzi alla commissione di ricorso. La CGUE ha annullato la sentenza del Tribunale, rinvenendo un errore di diritto proprio nella pronuncia di irricevibilità.
In particolare, secondo la Corte:
– gli elementi che possono essere sottoposti validamente alla valutazione del Tribunale dipendono dall’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso;
– la commissione è tenuta comunque a pronunciarsi su tutte le questioni che, alla luce degli argomenti delle parti, siano necessarie per una corretta decisione;
– la valutazione del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore costituisce una questione di diritto necessaria per garantire una corretta decisione, cosicché gli organi dell’EUIPO sono tenuti a esaminare tale questione, se necessario d’ufficio.
La bici di Brompton è tutelabile in base alla normativa del diritto d’autore?
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sulla domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante il noto modello di bicicletta pieghevole, denominata Brompton.
La decisione è esposta nella sentenza 11.06.2020, C 833/18 che vede contrapposti l’ideatore del sistema di piegatura e una società coreana, commercializzante analoghe biciclette.
La questione che ha indotto il giudice del rinvio a rivolgersi alla Corte di Giustizia è quella di stabilire se una bicicletta, il cui sistema di piegatura era tutelato da un brevetto oggi estinto, possa essere qualificata come opera protetta da diritto d’autore.
Secondo la CGUE bisognerebbe unicamente valutare se attraverso la forma del prodotto, il suo autore abbia espresso la propria capacità creativa in maniera originale. La sussistenza di un brevetto anteriore rileva unicamente laddove dovesse incidere negativamente su tale valutazione.