Riapre finalmente lo sportello Ideas Powered for Business: le PMI potranno ottenere fino a 1000 euro di incentivo per la registrazione di marchi e design, così da abbattere considerevolmente il costo complessivo dell’operazione.
I fondi sono limitati e disponibili fino ad esaurimento. Read more
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha indetto i Bandi Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ atti a finanziare l’acquisto di servizi specialistici per la valorizzazione economica di titoli di proprietà intellettuale e industriale.
Tribunale Unificato dei Brevetti: inizia il periodo di applicazione provvisoria
Il 19 gennaio 2022 l’Austria ha depositato il proprio strumento di ratifica del Protocollo sull’applicazione provvisoria dell’Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti. L’adesione dell’Austria, in qualità di tredicesimo Stato membro, segna formalmente l’inizio del periodo di applicazione provvisoria (PPA) e la nascita del Tribunale unificato dei brevetti come organizzazione internazionale.
Durante il PPA si svolgerà l’ultima parte dei lavori preparatori per l’istituzione della Corte. I lavori pratici inizieranno con le riunioni inaugurali degli organi direttivi della Corte, ovvero il Comitato Amministrativo, il Comitato Consultivo e il Comitato Bilancio. Successivamente sarà svolto il lavoro di finalizzazione dell’assunzione dei giudici della Corte. Secondo il Comitato preparatorio del Tribunale unificato dei brevetti il periodo di applicazione provvisoria durerà almeno otto mesi. Quando gli Stati membri avranno espresso la loro fiducia sul funzionamento della Corte, anche la Germania depositerà il suo strumento di ratifica.
Il presidente dell’EPO António Campinos ha dichiarato in un comunicato: “Con l’avvio dell’applicazione provvisoria, il brevetto unitario diventerà realtà. Tra qualche mese sarà disponibile un brevetto conveniente, che copre uniformemente il territorio di tutti gli Stati membri dell’UE partecipanti. Pertanto, il sistema dei brevetti sarà più idoneo a sostenere efficacemente la crescita e l’innovazione, aiutare in modo più efficiente ad affrontare sfide come la pandemia Covid e promuovere la crescita economica per superare l’attuale crisi”.
PGA è a vostra disposizione per esaminare le opportunità derivanti dal brevetto unitario nonché le eventuali conseguenze sui brevetti europei già concessi.
Contattate liberamente i nostri consulenti brevettuali per ogni opportuno approfondimento.
Ebbene, nonostante l’UIBM sia formalmente un Ufficio indipendente, è innegabile che quest’ultimo si inserisca ormai da tempo in un quadro europeo più ampio. In ragione di ciò, in attesa dell’analogo Report 2021 dell’European Patent Office (EPO), i dati riportati dall’UIBM possono dare solo una visione parziale del reale andamento dell’Ufficio.
Ciò premesso, dal Report si può notare una crescita nel numero delle domande di brevetto per invenzione industriale (+0,50% rispetto al 2020, +8,9% rispetto al 2019). I dati confermando quindi un trend positivo risalente al 2013.
Diversamente, le domande di brevetto per modelli di utilità hanno subito una flessione (-15,03%), inserendosi in un trend “altalenante” e non ancora ben consolidato.
Infine, le richieste di convalida in Italia di Brevetti Europei registrano una flessione per il secondo anno consecutivo (-12,58% rispetto al 2020, -18,76% rispetto al 2019).
Per quanto detto, solo un confronto con l’analogo Report dell’EPO del 2021 potrà confermare o meno i trend qui brevemente riportati.
EUIPO: il furgoncino Volkswagen è un marchio tridimensionale
L’EUIPO si è recentemente pronunciata sulla proteggibilità del celebre furgoncino Volkswagen “Bulli” come marchio tridimensionale.
In particolare, il 2 maggio 2017, Volkswagen depositava la domanda di registrazione del seguente marchio tridimensionale n. 016675721.
L’EUIPO, con decisione del 30 ottobre 2020 ha respinto la domanda di registrazione ritenendo che la forma del Bulli fosse priva di carattere distintivo per i veicoli.
Volkswagen, quindi, presentava ricorso alla Prima Commissione di Ricorso, che con decisione del 29 novembre 2021 (R 2421/2020-1) annullava la precedente pronuncia dell’EUIPO.
In tale decisione, la Prima Commissione di Ricorso ha quindi ricordato che, in tema di valutazione del carattere distintivo di un marchio tridimensionale:
i criteri di valutazione da applicare ai marchi di forma non sono diversi né più restrittivi di quelli validi per gli altri tipi di marchio;
quanto più la forma per il quale è richiesta la registrazione assomiglia alla forma che più probabilmente sarà assunta dal prodotto per cui la registrazione è richiesta, tanto è più probabile che la forma sia priva di carattere distintivo;
laddove un marchio di forma sia costituito dalla forma del prodotto per cui è chiesta la registrazione, solo un marchio costituito da una forma che si discosta in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore, e svolge quindi la sua funzione essenziale di indicazione d’origine, non risulta privo del carattere distintivo necessario ai fini della registrazione.
Nel caso in esame la forma a V presente nella parte frontale del furgoncino, che ricorda anche la testa di un insetto, risulta posizionata dove il pubblico si aspetterebbe normalmente di trovare una griglia del radiatore. Pertanto, tale forma, percepita come una caratteristica distintiva del Bulli, permetterebbe di distinguere tra i modelli dei diversi produttori sul mercato, anche senza l’aggiunta del logo VW. Inoltre, anche gli altri tratti caratteristici come la forma tondeggiante del furgoncino, la divisione in due del parabrezza ed i fari rotondi sono del tutto insoliti sul mercato automobilistico, tanto che il pubblico di riferimento risulterebbe perfettamente in grado di riconoscere un’indicazione di origine nella forma del veicolo.
Infine, la forma del Bulli non era comune per i furgoni presenti sul mercato, non solo al momento del deposito, ma anche negli anni ’50 quando il Bulli fu immesso per la prima volta sul mercato.
La domanda di registrazione di Volkswagen è stata quindi rinviata alla Divisione d’esame, per il proseguimento della procedura di registrazione.
Il carattere distintivo nel marchio tridimensionale: il caso MOON BOOT
In una recente sentenza, il Tribunale dell’UE è stato chiamato a pronunciarsi sulla validità del seguente marchio tridimensionale:
Registrato dalla Tecnica Group S.p.A. per le classi nn. 18, 20 e 25, il marchio di forma in questione raffigura lo stivale doposcì noto al pubblico sotto il nome di “MOON BOOT”.
In particolare, nel 2017 la Zeitneu GmbH proponeva avanti all’EUIPO domanda di nullità del marchio per gli impedimenti alla registrazione ex art. 7, par. 1, lett. b), c), d) ed e) del regolamento 207/2009. La Divisione di Annullamento dell’Ufficio si determinava per la nullità parziale del marchio per la classe merceologica n. 25 (i.e. Abbigliamento, calzature, cappelleria; Suole per calzature; solette; Tacchi per calzature; Tomaia per calzature).
La decisione veniva confermata dalla Commissione di Ricorso. Difatti, questa rilevava l’assenza di carattere distintivo del marchio, elemento che non poteva derivarsi dalla sua frequente imitazione.
Ebbene, investito il Tribunale dell’UE della questione, quest’ultimo coglieva l’occasione per fissare alcuni punti inerenti ai marchi tridimensionali.
In particolare, il Tribunale ha ribadito come l’analisi della distintività dei marchi di forma non è sostanzialmente differente da quella delle altre tipologie. Ciononostante, è importante ricordare che la percezione di un marchio tridimensionale non è la stessa di un marchio figurativo e/o denominativo. Infatti, il consumatore di riferimento non è solito derivare l’origine commerciale di un prodotto dalla sua forma e/o dalla sua confezione.
In ragione di ciò, il Tribunale concludeva rilevando che: “solo un marchio tridimensionale, costituito dall’aspetto esteriore del prodotto stesso, che si discosta significativamente dalla norma o dalle consuetudini del settore interessato e, quindi, è atto a svolgere la sua originaria funzione essenziale non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009″.
PGA S.p.A., sin dalla sua costituzione, non ha mai smesso di crescere, con un ritmo costante ed oggettivamente invidiabile.
Tale continuo progresso è certamente dovuto alla competenza ed abnegazione dei propri collaboratori che, ad oggi, costituiscono parte fondamentale della grande famiglia PGA e patrimonio indispensabile della sua struttura aziendale.
Certi che sapranno onorare la maggiore responsabilità che questa nomina comporta, PGA augura ai nuovi Partner ogni successo e soddisfazione, personale e professionale.
Cosa accade se il brevetto nazionale rivendica un ambito di protezione più ampio rispetto al brevetto europeo?
In una recente sentenza, il Tribunale di Roma ha fornito importanti chiarimenti in materia di rapporto tra brevetto europeo e relativa porzione italiana. Come noto, il brevetto europeo si ottiene a seguito di una procedura unificata che produce effetto in tutti gli Stati membri designati dal richiedente. Read more
La Regione Lombardia ha avviato il Bando Brevetti 2021 che prevede lo stanziamento di contributi a fondo perduto per le nuove domande di brevetto per invenzione (EPO o PCT) depositate dal 29 marzo 2021 o per estensioni a livello europeo o internazionale di domande di brevetto italiane depositate dal 29 marzo 2020. Read more
L’art. 110 del cosiddetto “Decreto Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126) ha consentito alle imprese di rivalutare a bilancio i beni dell’azienda.
Ma quali sono i benefici che le aziende possono conseguire?
In primo luogo, l’iniziativa consente alle imprese di rivalutare contabilmente i propri asset, permettendo in concreto, di aumentare la patrimonializzazione. Ma non è tutto. I reali benefici si apprezzano sul piano fiscale: la rivalutazione in positivo dei beni dell’impresa consente di incrementare il valore degli ammortamenti e, di conseguenza, abbattere il carico fiscale. In tal caso, è prevista la corresponsione di un’imposta sostitutiva agevolata. Read more
Abbiamo il piacere di annunciarvi che PGA Intellectual Property ha stretto una partnership strategica con Audirevi S.p.A., realtà multifunzionale che affianca le imprese nelle attività di audit, transaction services, compliance, formazione professionale, advisory ed aste telematiche.
Audirevi è inoltre membro di Nexia International, uno dei maggiori network mondiali, che raggruppa oltre 258 Società indipendenti di revisione, assistenza fiscale e consulenza di direzione in oltre 125 paesi del mondo, con oltre 35.000 professionisti al servizio delle imprese facenti parte del gruppo.
Attraverso la collaborazione con Audirevi, PGA intende espandere la propria rete, affiancando le proprie competenze a quelle di player di riconosciuta qualità. Il tutto, onde fornire una consulenza ancora più completa, volta a sostenere e valorizzare il business dei clienti in ogni ambito.
Si comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) ha adottato il decreto di riapertura dei Bandi Marchi+3 e Disegni+4 che erano stati chiusi per esaurimento delle risorse finanziarie nei mesi scorsi.
Il Bando Marchi+3 sarà nuovamente operativo a partire dalle ore 9:00 del 30 settembre 2020.
Il Bando Disegni+4 sarà nuovamente operativo a partire dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2020.
Le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Ricordiamo che il bando Marchi+3 consente di agevolazioni relative alle spese sostenute tra il 1° giugno 2016 e la data di presentazione della richiesta di agevolazione stessa per: progettazione del marchio, ricerche di anteriorità e conseguente deposito del marchio dell’Unione Europea o internazionale, nonché per eventuali spese legali per azioni di tutela del marchio in risposta a rilievi degli Uffici o a opposizioni di terzi.
L’incentivo previsto dal bando Disegni+4 viene riconosciuto per la valorizzazione (messa in produzione e commercializzazione) di un disegno/modello singolo o di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo registrati – presso qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale – a decorrere dal 1° gennaio 2018 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di agevolazione.
Violazione di IP e responsabilità dell’internet provider
La Swedish Court of Appeal ha condannato il provider Telia Company per aver favorito alcuni siti internet nella violazione di intellectual property. La pronuncia è stata emessa a valle di un’azione intrapresa nel 2018 da Disney, Universal Studios, Warner Bros e numerose altre multinazionali. In particolare la Corte Svedese era già intervenuta in passato emettendo una c.d. ingiunzione dinamica nei confronti di Telia Company. Era stato infatti ordinato al provider di bloccare l’accesso a The Pirate Bay, Dreamfilm, Nyafilmer, Fmovies e molti altri siti per violazione dell’art. 53B del Swedish Act on Copyright in Literary and Artistic Works. I ricorrenti sostenevano, dunque, che Telia, fornendo la connessione internet ai propri clienti e consentendo l’accesso anche ai predetti siti, cooperasse nelle violazioni rilevate.
La decisione conferma l’approccio adottato da numerosi Paesi e la recente crescita nell’utilizzo delle ingiunzioni dinamiche per paralizzare le violazioni di IP.
L’uso del patronimico quale denominazione sociale
In una recente sentenza la Corte di Cassazione ha chiarito la portata dell’art. 21, co. 1, lett. a), c.p.i., in tema di uso del patronimico nell’attività economica. Si tratta dell’evento finale di una complessa controversia intrapresa da Salini Costruzioni S.p.a. nei confronti di Salini LocateIli (oggi ICS Grandi Lavori S.p.a.), Salini Global Service S.r.l. e Claudio Salini. In particolare Salini Costruzioni agiva allo scopo, tra le altre cose, di inibire alle controparti l’uso del patronimico «Salini» quale denominazione sociale.
Sulla base della consolidata giurisprudenza in materia, la Suprema Corte ha stabilito che ove due società di capitali abbiano la medesima denominazione, dovrà essere attribuita prevalenza all’iscrizione nel registro delle imprese. Al contrario, non assume rilievo né il mero pregresso utilizzo della stessa denominazione da parte di altra società, che ha cessato da tempo di operare e che faceva capo a familiari del socio di una della società registrata per seconda, né il fatto che la denominazione di quest’ultima coincida col cognome di uno di tali soci.
La registrabilità degli slogan commerciali
In una recente sentenza (TGUE, T‑156/19, 13/05/2020, Koenig & Bauer) il Tribunale Generale (UE) ha negato la registrabilità come marchio comunitario dell’espressone idiomatica di lingua inglese “We’re on it” per contraddistinguere prodotti e servizi nelle classi da 1 a 4, 7, 9, 11, 16 e 35 a 42.
Secondo la decisione, in particolare, l’espressione “We’re on it” veicolerebbe l’idea secondo la quale il richiedente “se ne occuperà” o che è degna di affidamento o fiducia. Tuttavia, secondo il Tribunale, il messaggio in parola sarebbe applicabile a qualsiasi tipo di prodotto o servizio. Il segno difetterebbe quindi della necessaria capacità distintiva.
Con riferimento alla registrazione di slogan, si ricorda la celebre sentenza della Corte di Giustizia nel caso “AUDI”. In tale occasione, la CGUE aveva stabilito che la funzione distintiva del marchio può essere compatibile con quella dello slogan a condizione che sia valutata in funzione, da un lato, con la natura dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento.
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