La rivalutazione in bilancio della IP: i benefici fiscali per le imprese

La rivalutazione in bilancio della IP: i benefici fiscali per le imprese

by PGA

L’art. 110 del cosiddetto “Decreto Agosto” (D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella Legge 13 ottobre 2020, n. 126) ha consentito alle imprese di rivalutare a bilancio i beni dell’azienda.

Ma quali sono i benefici che le aziende possono conseguire?

In primo luogo, l’iniziativa consente alle imprese di rivalutare contabilmente i propri asset, permettendo in concreto, di aumentare la patrimonializzazione. Ma non è tutto. I reali benefici si apprezzano sul piano fiscale: la rivalutazione in positivo dei beni dell’impresa consente di incrementare il valore degli ammortamenti e, di conseguenza, abbattere il carico fiscale. In tal caso, è prevista la corresponsione di un’imposta sostitutiva agevolata.

Si è discusso molto dei consistenti vantaggi che la normativa in questione è in grado di produrre e un’attenzione particolare è stata rivolta alla possibilità di rivalutare in bilancio i diritti di proprietà intellettuale. Lo scopo di questa guida è quello di fornirvi un’analisi chiara ed esaustiva circa le opportunità offerte dalla rivalutazione in bilancio e le modalità con cui è possibile usufruirne.

1. Cosa dice la legge

L’articolo 110 della citata normativa consente alle imprese che non adottino i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di rivalutare i propri beni d’impresa e le partecipazioni societarie sia civilisticamente, sia sul piano fiscale.

Per quanto concerne i beni d’impresa, essi comprendono sia i beni materiali, sia i beni immateriali. La rivalutazione può interessare anche un singolo bene, quindi un solo marchio, un solo brevetto, etc. Non è obbligatorio rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria, come invece previsto in passato.

La rivalutazione può riguardare i soli beni risultanti dal bilancio d’esercizio in corso al 31/12/2019 e deve essere effettuata nel bilancio di esercizio successivo, e quindi al 31/12/2020. Per tale ragione, il termine ultimo per aderirvi è il 30/04/2021 (termine ordinario per il deposito del bilancio) o il 30/06/2021 (per le società il cui statuto prevede il differimento).

2. Chi può beneficiarne

Una volta chiarito il testo della norma, è necessario comprendere ora a chi sia rivolta tale possibilità.
In particolare, i soggetti a cui fa riferimento l’art. 110 del Decreto Agosto sono tutte le tipologie di società di capitale, società di persone, imprese individuali ed enti non commerciali.
Sono invece escluse le società che adottano i principi contabili internazionali.

3. Quali beni di proprietà industriale ed intellettuale

La norma di legge parla genericamente dei “beni di impresa”. Il nostro interesse si rivolge invece alla categoria relativa ai beni immateriali giuridicamente tutelati, con particolare riguardo a quelli di proprietà industriale ed intellettuale.

Questi asset, spesso, risultano iscritti a bilancio per un valore molto inferiore rispetto a quello reale. Tramite il Decreto Agosto, le imprese possono cogliere l’occasione per rettificare detti valori, usufruendo di consistenti incentivi.

Gli asset che possono essere oggetto di rivalutazione sono:
– brevetti;
– marchi;
– design;
– copyright;
– know-how e segreti commerciali.

Come detto, per poter essere ammessi, tali beni devono essere iscritti a bilancio alla data del 31 dicembre 2019.

4. Perché rivalutare

Accade spesso che i diritti di proprietà intellettuale siano sottostimati all’interno dei bilanci delle società. Non è raro, ad esempio, vedere marchi anche particolarmente celebri il cui valore risulta iscritto per poche migliaia di Euro, corrispondenti ai soli costi sostenuti per la registrazione. Non si tratta tuttavia, di una rappresentazione reale poiché il valore di un diritto di proprietà intellettuale non corrisponde alla spesa che il titolare ha sostenuto per ottenerlo, bensì al ritorno economico che quel diritto è in grado di produrre.

In caso di inferiore valorizzazione, le conseguenze negative sull’impresa sono molteplici. In primo luogo, la società potrebbe esporre un patrimonio netto inferiore a quello effettivo, con conseguente pregiudizio nella propria immagine commerciale e più difficile accesso al credito ed ai finanziamenti.

Ma soprattutto, un’inadeguata contabilizzazione in bilancio impedisce alla società di beneficiare di consistenti vantaggi fiscali. Si prenda, ad esempio un marchio iscritto a bilancio per Euro 10.000,00. È quindi necessario procedere ad ammortizzare il bene. Nel marchio, a differenza del brevetto, la durata della tutela è potenzialmente illimitata, potendo essere rinnovato ad ogni scadenza. Il bene sarà quindi ammortizzato secondo i dettami fiscali in 18 anni. Annualmente, pertanto, avremo un ammortamento pari ad Euro 556,00 che produrrà un risparmio di imposte pari ad Euro 155,00/anno, per complessivi Euro 2.790,00 per l’intero processo di ammortamento.

Ora consideriamo invece che lo stesso marchio sia stato rivalutato in un importo di Euro 1 mln. In tal caso l’ammortamento annuale corrisponderà ad Euro 55.600,00. Il tutto, per un risparmio di imposte pari a ben 15.512,00/anno per complessivi Euro 250.000,00 ca. per l’intero processo di ammortamento (già al netto dell’imposta di rivalutazione).

Tutto ciò è possibile semplicemente attraverso una corretta valutazione del marchio in parola. Immaginate ora i risparmi fiscali che una società potrebbe ottenere valorizzando correttamente tutti i propri asset di proprietà intellettuale.

5. Cosa serve

Nel caso in cui si voglia procedere con la rivalutazione di brevetti, marchi, design, copyright o altro titolo di proprietà industriale, è necessario:
– dotarsi di una perizia di stima utile a supportare la corretta rivalutazione;
– corrispondere un’imposta sostitutiva particolarmente ridotta, pari al 3% dell’importo rivalutato (nel caso in cui l’impresa intendesse beneficiare dell’effetto fiscale).

La solidità della perizia assume un ruolo centrale. Si tratta infatti dell’unico elemento a supporto della rivalutazione e dei benefici fiscali che ne conseguono. Per tale ragione è necessario che venga redatta da professionisti specializzati, che padroneggino le peculiarità del settore. Valorizzare un asset di proprietà intellettuale non è come valorizzare un bene fisico secondo il criterio del costo. Si è già detto come non ci si possa limitare ad imputare a valore i costi sostenuti dalla società. Ad esempio, nel marchio è necessario comprendere quali siano i ricavi ottenuti dalla società riconducibili allo stesso. Tale valutazione va poi combinata con il valore giuridico del segno, la sua validità ed efficacia, l’ambito territoriale, anche alla luce di diritti anteriori di terzi. Analoghe valutazioni vanno effettuate per la valorizzazione dei brevetti. Per la valutazione dei segreti commerciali si dovrà invece considerare la forza e l’efficacia dei presidi adottati dalla società per mantenere tali informazioni segrete e la conformità degli stessi alla legge.

La redazione della perizia di stima è quindi un lavoro di team. Ai commercialisti esperti in valorizzazioni di proprietà intellettuale si affianca la valutazione legale di consulenti IP e di avvocati specializzati nel settore.

6. Perché scegliere PGA

Per PGA la valorizzazione degli asset IP rappresenta una delle proprie principali specializzazioni: la società è dotata di uno specifico team dedicato che affianca alle competenze legali, quelle di varie discipline tecniche e fiscali.

Scegliere PGA vuol dire quindi avvalersi di un unico interlocutore altamente qualificato nel settore IP che, anche attraverso consolidate partnership, è in grado di seguire il cliente sin dalla fase preliminare di valutazione e ottimizzazione del portafoglio IP fino alla corretta computazione in bilancio.