diritto d’autore

PGA Intellectual Property Newsletter – 08/06/2020

by PGA PGA Nessun commento
Nestlé contro Impossible Food: l’hamburger vegano non potrà più chiamarsi “Incredible”

Nestlé dovrà trovare un nuovo nome per il suo hambuger vegano “Incredible Burger”. Infatti, secondo il Tribunale distrettuale dell’Aja, il marchio scelto dal colosso alimentare produrrebbe confusione con i segni della concorrente americana Impossible Foods.
In particolare, Nestlé aveva inizialmente lanciato il suo Incredible Burger in Europa nell’aprile 2019 con il marchio “Garden Gourmet”. Successivamente, la multinazionale si sarebbe avvicinata alla Impossible per un possibile accordo di licenza nell’estate del 2018. Tuttavia, senza giungere alla definizione delle trattative, il colosso svizzero avrebbe comunque lanciato il nuovo brand “Incredibile”. Secondo la Corte la scelta del nome sarebbe stato quinti un tentativo di frustrare l’ingresso di Impossible Foods nel mercato europeo offrendo i propri alimenti a base vegetale con un nome simile. Nestlé ha comunque anticipato che impugnerà la decisione.


La Corte di Giustizia UE sul concetto di “uso del marchio nel commercio”

Con sentenza del 30/04/2020 (causa C-772/18), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata a chiarire se costituisca “uso del marchio nel commercio” quello di un soggetto che – pur non esercitando un’attività commerciale a titolo professionale – riceva, immetta in libera pratica in uno Stato membro e conservi prodotti manifestamente non destinati all’uso privato, spediti al suo indirizzo da un Paese terzo e sui quali, senza il consenso del titolare, sia apposto un marchio.
La CGUE ha concluso che “allorché un soggetto che non esercita un’attività commerciale a titolo professionale riceve, immette in libera pratica in uno Stato membro e conserva prodotti manifestamente non destinati all’uso privato, che sono stati spediti al suo indirizzo da un paese terzo e sui quali, senza il consenso del titolare, è apposto un marchio, si deve ritenere che tale soggetto usi il marchio nel commercio”.


Pirateria su Telegram: nuova decisione dell’AGCOM

Con delibera 164/20/CONS AGCOM ha disposto l’archiviazione del procedimento avviato su istanza di FIEG nei confronti di Telegram.
Da una recente attività di monitoraggio di FIEG, infatti, era emerso come su Telegram fossero attivi almeno una decina di canali, seguiti in media da circa 60.000 utenti ciascuno, dedicati alla distribuzione illecita di testate giornalistiche. La stessa piattaforma di messaggistica era intervenuta intimando ai gestori dei canali in oggetto di cessare le attività illecite. A fronte di tale intervento, ben 7 canali su 8 avevano effettivamente cessato la messa a disposizione delle opere editoriali in violazione di Intellectual Property di terzi.
Al contrario, l’attività di AGCOM si è sostanzialmente limitata a prendere atto di tale adeguamento spontaneo, in mancanza del quale la stessa Autorità non avrebbe potuto né adottare provvedimenti diretti nei confronti di Telegram.

Il tutto, poichè “in ragione della localizzazione all’estero dei server impiegati, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento l’Autorità non può procedere alla rimozione dei contenuti caricati illecitamente, in quanto ciò comporterebbe l’impiego di tecniche di filtraggio che la Corte di giustizia europea ha giudicato incompatibili con il diritto dell’Unione”. “Sarebbe possibile soltanto la disabilitazione dell’accesso al sito, secondo i criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza che il citato art. 8, comma 2, del Regolamento ha mutuato dalle Direttive europee”. Tuttavia, nel caso di Telegram – “qualificabile come un soggetto che offre come servizio principale quello di messaggistica istantanea” – proprio tali condizioni di proporzionalità non sussisterebbero. Un eventuale intervento porterebbe infatti alla disabilitazione dell’intero servizio di messaggistica istantanea.


Anno d’oro per l’EUIPO: pubblicata la relazione annuale per il 2019

È stata pubblicata la relazione annuale 2019 dell’EUIPO (European Intellectual Property Office). Come evidenziato nel report, numerosi sono gli eventi rilevanti avvenuti in tale anno, quali:
– la celebrazione del 25° anno di attività,
– il deposito della duemilionesima domanda di marchio UE,
– lo sviluppo di un nuovo piano strategico (SP2025).
– l’accordo di cooperazione con Europol per combattere la criminalità in materia di IP,
– la grande conferenza IP Horizon 5.0,
– l’estensione di progetti finanziati dall’UE in Africa, Caraibi e Georgia,
– il maggiore ricorso a metodi di lavoro innovativi e mobili all’interno dell’Ufficio.

PGA Intellectual Property Newsletter – 01/06/2020

by PGA PGA Nessun commento
Il design della Vespa vince ancora all’EUIPO

Nel 2019 la Corte d’Appello di Torino aveva statuito che la forma inconfondibile della Vespa è tutelabile sia sul piano del marchio tridimensionale, sia sotto il profilo del diritto d’autore come massima opera del design industriale.
Sul tema è recentemente tornato l’EUIPO (European Union Intellectual Property Office). La divisione di annullamento ha infatti dichiarato nullo il design registrato da un soggetto di nazionalità cinese. La vicenda era iniziata al celebre salone milanese EICMA 2019. In quella sede, il competitor aveva iniziato a promuovere scooter simili alla Vespa, fatti prontamente rimuovere dalle autorità competenti dell’ente Fiera su iniziativa di Piaggio.


Kiko contro Wycon: diritto d’autore e arredamento di interni

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8433 del 30.04.2020 resa tra Wycon S.p.a., già Wjcon S.r.l. (“WYCON”) e Kiko S.p.A. (“KIKO”) ha decretato che un progetto o un’opera di arredamento d’interni è tutelabile, al ricorrere di determinate circostanze, anche quale opera dell’architettura ai sensi dell’art. 2, n. 5 l.a.


Incredibile risultato per il bando Disegni +4: sold out a pochi minuti dall’apertura

Dalle ore 9.00 del 27 maggio 2020, è stato possibile presentare la domanda di adesione per accedere alla misura Disegni +4, incentivo riconosciuto a sostegno delle PMI per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione di disegni e modelli.
Tuttavia, le domande presentate per accedere all’agevolazione sono state numerose fino ad esaurire in pochi minuti le risorse stanziate.
In pochissimo tempo sono state inviate all’Unioncamere, attraverso il portale www.disegnipiu4.it, un numero di richieste tale da esaurire il finanziamento complessivo stanziato di 13 milioni di euro.


Common Practice CP8: quando un marchio è utilizzato in una forma differente da quella registrata?

L’EUIPO ha adottato la prassi comune CP8 relativa all’uso del marchio in una forma diversa da quella registrata.
Il progetto CP8 rientra nell’ambito dei Progetti di cooperazione europei sotto la denominazione ECP4. L’obiettivo è quello di stabilire criteri e principi comuni per valutare quando i cambiamenti nel segno utilizzati comportano o meno un’alterazione del carattere distintivo del segno registrato.