PGA Intellectual Property Newsletter – 06/07/2020

PGA Intellectual Property Newsletter – 06/07/2020

by PGA
Il marchio “booking.com” non può considerarsi generico

Un marchio costituito da un termine generico per la classe di beni o servizi offerti accostati alla porzione “.com” non è necessariamente generico. Al contrario, se i consumatori non percepiscono il marchio come generico per la classe di beni o servizi cui fa riferimento, il marchio può essere considerato distintivo e quindi registrabile.
In tal senso si è espressa la Corte Suprema degli Stati Uniti d’America, con pronuncia del 30 giugno 2020, sul marchio “Booking.com” nel procedimento United States Patent and Trademark Office v. Booking.com.

Come noto, un marchio può essere generico, descrittivo, suggestivo, arbitrario o fantasioso. I marchi suggestivi, arbitrari e fantasiosi sono intrinsecamente distintivi. I marchi descrittivi possono essere registrati solo se hanno “acquisito carattere distintivo” nella valutazione del pubblico dei consumatori. Al contrario, i marchi generici non hanno i requisiti necessari per la registrazione in considerazione del fatto che qualsiasi operatore economico può usare il termine generico del marchio stesso per riferirsi al bene o al servizio designato senza essere titolare esclusivo del segno distintivo generico.

Partendo da tali premesse, la Corte Suprema USA ha precisato che un termine si definisce generico quando, nel suo insieme, indica ai consumatori la classe di prodotti o servizi offerti con il marchio. Poiché i consumatori non percepiscono “booking.com” come la classe dei servizi di prenotazione di viaggi online, di norma “Booking.com” non è un marchio generico. E’ l’impressione del consumatore del marchio a determinare se il marchio è generico o meno. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che i marchi costituiti da un termine generico e “.com” non sono necessariamente generici.


Le “Mele del Trentino” diventano IGP

Con l’approvazione da parte della Commissione europea del relativo regolamento di esecuzione le «Mele del Trentino» vengono riconosciute ufficialmente come Indicazione geografica protetta.
In particolare, con il Regolamento (UE) 23 giugno 2020, n. 2020/890, pubblicato nella G.U.U.E. n. 30 giugno 2020, n. L 206, il nome «Mele del Trentino» è stato iscritto nel registro europeo delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette, come prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione.


La tutela dei segni distintivi dei partiti politici

Al di fuori dello svolgimento dell’attività imprenditoriale, la tutela dei segni distintivi contro il pericolo di confondibilità mira, non già alla garanzia di interessi economici, bensì a proteggere quel complesso di valori e finalità perseguite dal gruppo attraverso la propria partecipazione alla vita collettiva. In relazione ai partiti politici, in particolare, la tutela dell’identità, riassunta nella denominazione e nei segni distintivi, rinviene il suo fondamento costituzionale negli art. 2, 21 e 49 Cost. ed esprime l’esigenza di evitare, proprio in relazione al dibattito pubblico, confusioni, quanto agli elementi che li caratterizzano come centri autonomi di espressione di idee e di azioni.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 11635, depositata il 16 giugno 2020, con la quale la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall’Associazione Alleanza Nazionale e dalla Fondazione Alleanza Nazionale contro l’associazione Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale – Nuovo MSI.


Cipro: approvata la nuova legge marchi

Il 05.06.2020 la Repubblica di Cipro ha adottato la nuova legge sui marchi, pubblicata il 17.06.2020. Al raggiungimento del traguardo ha partecipato attivamente l’EUIPO (European Intellectual Property Office), nell’ambito del Programma europeo di cooperazione (ECP2), offrendo assistenza legale durante tutto il processo di elaborazione del nuovo testo.

Tra i temi trattati nella nuova legge cipriota sulla intellectual property sono compresi:
– il recepimento della direttiva (UE) n. 2015/2436;
– l’introduzione del sistema multi-classe;
– l’interruzione della necessità del documento di procura;
– nuove applicazioni cartacee;
– le tasse.

La nuova legge marchi di Cipro ha semplificato l’intera procedura di domanda e registrazione. Sono state inserite scadenze per il completamento delle procedure di opposizione, cancellazione e revoca e ponendo fine a processi eccessivamente lunghi.