PGA Intellectual Property Newsletter – Aprile 2022

PGA Intellectual Property Newsletter – Aprile 2022

by PGA

Tribunale Unificato dei Brevetti: inizia il periodo di applicazione provvisoria

Il 19 gennaio 2022 l’Austria ha depositato il proprio strumento di ratifica del Protocollo sull’applicazione provvisoria dell’Accordo istitutivo del Tribunale unificato dei brevetti. L’adesione dell’Austria, in qualità di tredicesimo Stato membro, segna formalmente l’inizio del periodo di applicazione provvisoria (PPA) e la nascita del Tribunale unificato dei brevetti come organizzazione internazionale.

Durante il PPA si svolgerà l’ultima parte dei lavori preparatori per l’istituzione della Corte. I lavori pratici inizieranno con le riunioni inaugurali degli organi direttivi della Corte, ovvero il Comitato Amministrativo, il Comitato Consultivo e il Comitato Bilancio. Successivamente sarà svolto il lavoro di finalizzazione dell’assunzione dei giudici della Corte. Secondo il Comitato preparatorio del Tribunale unificato dei brevetti il periodo di applicazione provvisoria durerà almeno otto mesi. Quando gli Stati membri avranno espresso la loro fiducia sul funzionamento della Corte, anche la Germania depositerà il suo strumento di ratifica.

Il presidente dell’EPO António Campinos ha dichiarato in un comunicato: “Con l’avvio dell’applicazione provvisoria, il brevetto unitario diventerà realtà. Tra qualche mese sarà disponibile un brevetto conveniente, che copre uniformemente il territorio di tutti gli Stati membri dell’UE partecipanti. Pertanto, il sistema dei brevetti sarà più idoneo a sostenere efficacemente la crescita e l’innovazione, aiutare in modo più efficiente ad affrontare sfide come la pandemia Covid e promuovere la crescita economica per superare l’attuale crisi”.

PGA è a vostra disposizione per esaminare le opportunità derivanti dal brevetto unitario nonché le eventuali conseguenze sui brevetti europei già concessi.

Contattate liberamente i nostri consulenti brevettuali per ogni opportuno approfondimento.


Report UIBM 2021 sulle domande di brevetto

In data 08.02.2022, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha pubblicato il “Report domande di brevetto e concessioni del titolo in Italia” inerente all’anno 2021.

Ebbene, nonostante l’UIBM sia formalmente un Ufficio indipendente, è innegabile che quest’ultimo si inserisca ormai da tempo in un quadro europeo più ampio. In ragione di ciò, in attesa dell’analogo Report 2021 dell’European Patent Office (EPO), i dati riportati dall’UIBM possono dare solo una visione parziale del reale andamento dell’Ufficio.

Ciò premesso, dal Report si può notare una crescita nel numero delle domande di brevetto per invenzione industriale (+0,50% rispetto al 2020, +8,9% rispetto al 2019). I dati confermando quindi un trend positivo risalente al 2013.

Diversamente, le domande di brevetto per modelli di utilità hanno subito una flessione (-15,03%), inserendosi in un trend “altalenante” e non ancora ben consolidato.

Infine, le richieste di convalida in Italia di Brevetti Europei registrano una flessione per il secondo anno consecutivo (-12,58% rispetto al 2020, -18,76% rispetto al 2019).

Per quanto detto, solo un confronto con l’analogo Report dell’EPO del 2021 potrà confermare o meno i trend qui brevemente riportati.


EUIPO: il furgoncino Volkswagen è un marchio tridimensionale

L’EUIPO si è recentemente pronunciata sulla proteggibilità del celebre furgoncino Volkswagen “Bulli” come marchio tridimensionale.

In particolare, il 2 maggio 2017, Volkswagen depositava la domanda di registrazione del seguente marchio tridimensionale n. 016675721.

L’EUIPO, con decisione del 30 ottobre 2020 ha respinto la domanda di registrazione ritenendo che la forma del Bulli fosse priva di carattere distintivo per i veicoli.

Volkswagen, quindi, presentava ricorso alla Prima Commissione di Ricorso, che con decisione del 29 novembre 2021 (R 2421/2020-1) annullava la precedente pronuncia dell’EUIPO.

In tale decisione, la Prima Commissione di Ricorso ha quindi ricordato che, in tema di valutazione del carattere distintivo di un marchio tridimensionale:

  1. i criteri di valutazione da applicare ai marchi di forma non sono diversi né più restrittivi di quelli validi per gli altri tipi di marchio;
  2. quanto più la forma per il quale è richiesta la registrazione assomiglia alla forma che più probabilmente sarà assunta dal prodotto per cui la registrazione è richiesta, tanto è più probabile che la forma sia priva di carattere distintivo;
  3. laddove un marchio di forma sia costituito dalla forma del prodotto per cui è chiesta la registrazione, solo un marchio costituito da una forma che si discosta in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore, e svolge quindi la sua funzione essenziale di indicazione d’origine, non risulta privo del carattere distintivo necessario ai fini della registrazione.

Nel caso in esame la forma a V presente nella parte frontale del furgoncino, che ricorda anche la testa di un insetto, risulta posizionata dove il pubblico si aspetterebbe normalmente di trovare una griglia del radiatore. Pertanto, tale forma, percepita come una caratteristica distintiva del Bulli, permetterebbe di distinguere tra i modelli dei diversi produttori sul mercato, anche senza l’aggiunta del logo VW. Inoltre, anche gli altri tratti caratteristici come la forma tondeggiante del furgoncino, la divisione in due del parabrezza ed i fari rotondi sono del tutto insoliti sul mercato automobilistico, tanto che il pubblico di riferimento risulterebbe perfettamente in grado di riconoscere un’indicazione di origine nella forma del veicolo.

Infine, la forma del Bulli non era comune per i furgoni presenti sul mercato, non solo al momento del deposito, ma anche negli anni ’50 quando il Bulli fu immesso per la prima volta sul mercato.

La domanda di registrazione di Volkswagen è stata quindi rinviata alla Divisione d’esame, per il proseguimento della procedura di registrazione.


Il carattere distintivo nel marchio tridimensionale: il caso MOON BOOT

In una recente sentenza, il Tribunale dell’UE è stato chiamato a pronunciarsi sulla validità del seguente marchio tridimensionale:

Registrato dalla Tecnica Group S.p.A. per le classi nn. 18, 20 e 25, il marchio di forma in questione raffigura lo stivale doposcì noto al pubblico sotto il nome di “MOON BOOT”.

In particolare, nel 2017 la Zeitneu GmbH proponeva avanti all’EUIPO domanda di nullità del marchio per gli impedimenti alla registrazione ex art. 7, par. 1, lett. b), c), d) ed e) del regolamento 207/2009. La Divisione di Annullamento dell’Ufficio si determinava per la nullità parziale del marchio per la classe merceologica n. 25 (i.e. Abbigliamento, calzature, cappelleria; Suole per calzature; solette; Tacchi per calzature; Tomaia per calzature).

La decisione veniva confermata dalla Commissione di Ricorso. Difatti, questa rilevava l’assenza di carattere distintivo del marchio, elemento che non poteva derivarsi dalla sua frequente imitazione.

Ebbene, investito il Tribunale dell’UE della questione, quest’ultimo coglieva l’occasione per fissare alcuni punti inerenti ai marchi tridimensionali.

In particolare, il Tribunale ha ribadito come l’analisi della distintività dei marchi di forma non è sostanzialmente differente da quella delle altre tipologie. Ciononostante, è importante ricordare che la percezione di un marchio tridimensionale non è la stessa di un marchio figurativo e/o denominativo. Infatti, il consumatore di riferimento non è solito derivare l’origine commerciale di un prodotto dalla sua forma e/o dalla sua confezione.

In ragione di ciò, il Tribunale concludeva rilevando che: “solo un marchio tridimensionale, costituito dall’aspetto esteriore del prodotto stesso, che si discosta significativamente dalla norma o dalle consuetudini del settore interessato e, quindi, è atto a svolgere la sua originaria funzione essenziale non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009″.